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Art. 24 Compiti
(art. 19 LIsFi) 1 Il gestore patrimoniale garantisce che i valori patrimoniali che gli sono affidati per la gestione siano custoditi separatamente per ogni cliente presso una banca secondo la LBCR13, una società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi, un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD) secondo la LInFi14 o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.15 2 Gestisce i valori patrimoniali sulla base di una procura conferita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo. La procura deve essere circoscritta alle attività di gestione. Se è incaricato di fornire altri servizi che richiedono procure più ampie, esso documenta le basi e l’esercizio di tali attività. 3 I gestori patrimoniali adottano misure per evitare l’interruzione dei contatti con i clienti nonché l’insorgere di una relazione inattiva con i clienti. Se una relazione d’affari diventa inattiva, il gestore patrimoniale adotta misure adeguate a far pervenire agli aventi diritto gli averi non rivendicati. 4 Il capoverso 2 si applica per analogia ai trustee. Inoltre, nel quadro del diritto applicabile ai trust, i trustee devono:
5 Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori patrimoniali e i trustee, i rischi devono essere presi in considerazione nell’ambito della vigilanza (art. 61 e 62 LIsFi). 13 RS 952.0 14 RS 958.1 15 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). |