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Art. 70a Fondi propri computabili 29
(art. 46 LIsFi) 1 Le società di intermediazione mobiliare possono computare nei fondi propri secondo l’articolo 70 capoversi 1–3:
2 I fondi di cui al capoverso 1 lettere a–c sono computabili integralmente. 3 L’utile trimestrale, dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, è computabile in ragione del 70 per cento, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull’articolo 42 dell’ordinanza del 30 aprile 201430 sulle banche o ai sensi di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, anche se il conto economico non è stato sottoposto a nessun controllo sommario. In casi motivati, la FINMA può esigere un attestato. 4 Dai fondi propri computabili di cui al capoverso 1 lettere a–d vanno dedotti integralmente:
5 Se, dopo le deduzioni secondo il capoverso 4, i fondi propri di cui al capoverso 1 lettere a–d superano 1,5 milioni franchi, per l’importo eccedente possono essere computati i prestiti postergati in ragione del 40 per cento. 29 Introdotto dal n. I 7 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 30 RS 952.02 |