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Art. 76 Istituti finanziari esteri
(art. 52 cpv. 1 LIsFi) 1 Sono considerate istituti finanziari esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che:
2 Se la sua direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, l’istituto finanziario deve essere organizzato secondo il diritto svizzero e sottostà alle disposizioni relative agli istituti finanziari svizzeri. |