Ordinanza
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Art. 27 Capitale minimo
(art. 22 cpv. 1 LIsFi) 1 Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa dal capitale sociale. 2 Nel caso delle società di persone e delle imprese individuali, il capitale minimo deve essere costituito da:
3 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l’organismo di vigilanza. 5 La FINMA può autorizzare le società di persone e le imprese individuali a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all’articolo 22 capoverso 1 LIsFi. |