(art. 22 cpv. 1 LIsFi)
1 Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa dal capitale sociale.
2 Nel caso delle società di persone e delle imprese individuali, il capitale minimo deve essere costituito da:
- a.
- i conti di capitale;
- b.
- le accomandite;
- c.
- gli averi dei soci illimitatamente responsabili.
3 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
- a.
- tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
- b.
- il gestore patrimoniale o il trustee si è impegnato a:
- 1.
- non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,
- 2.
- non ridurre, senza il consenso preliminare dell’organismo di vigilanza, gli elementi di capitale di cui al capoverso 2 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l’organismo di vigilanza.
5 La FINMA può autorizzare le società di persone e le imprese individuali a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all’articolo 22 capoverso 1 LIsFi.