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Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
del 6 novembre 2019 (Stato 26 agosto 2022) (Stato 26 agosto 2022)
Art. 47Presentazione dei conti e rapporto di attività
(art. 9, 28 e 29 LIsFi)
1 Ai gestori di patrimoni collettivi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO19. Se i gestori di patrimoni collettivi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.
2 Il gestore di patrimoni collettivi consegna alla FINMA, entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’organo di gestione, il rapporto di attività e la relazione completa destinati all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.
3 Il capoverso 2 non si applica ai gestori di patrimoni collettivi cui è concessa un’eccezione in virtù dell’articolo 37 capoverso 5.