Ordinanza
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Art. 53 Indipendenza
(art. 33 cpv. 3 LIsFi) 1 È ammessa la qualità simultanea di membro dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo e della banca depositaria. 2 Non è ammessa la qualità simultanea di membro dell’organo di gestione della direzione del fondo e della banca depositaria. 3 La maggioranza dei membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo deve essere indipendente dalle persone incaricate presso la banca depositaria dei compiti di cui all’articolo 73 LICol22. Le persone della banca depositaria a livello di direzione, incaricate dei compiti di cui all’articolo 73 LICol, non sono considerate indipendenti. 4 Nessuna persona con diritto di firma per conto della direzione del fondo può essere nello stesso tempo responsabile presso la banca depositaria dei compiti di cui all’articolo 73 LICol. |