Ordinanza
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Art. 54 Esercizio dell’attività del fondo
(art. 33 cpv. 4 LIsFi) 1 Oltre ai compiti secondo gli articoli 32 e 33 capoverso 4 LIsFi nonché l’articolo 49, rientrano segnatamente nell’attività del fondo:
2 La direzione del fondo può esercitare queste attività nonché fornire le altre prestazioni di servizi di cui all’articolo 34 LIsFi soltanto se lo prevedono gli statuti. 3 All’esercizio dell’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica per analogia l’articolo 26 capoverso 2 LIsFi. |