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Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
del 6 novembre 2019 (Stato 26 agosto 2022) (Stato 26 agosto 2022)
Art. 54Esercizio dell’attività del fondo
(art. 33 cpv. 4 LIsFi)
1 Oltre ai compiti secondo gli articoli 32 e 33 capoverso 4 LIsFi nonché l’articolo 49, rientrano segnatamente nell’attività del fondo:
a.
la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
b.
l’acquisto di partecipazioni a società il cui scopo principale è l’investimento collettivo di capitale;
c.
la tenuta di conti di quote.
2 La direzione del fondo può esercitare queste attività nonché fornire le altre prestazioni di servizi di cui all’articolo 34 LIsFi soltanto se lo prevedono gli statuti.
3 All’esercizio dell’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica per analogia l’articolo 26 capoverso 2 LIsFi.