Ordinanza
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Art. 55 Compiti
(art. 34 LIsFi) 1 Le direzioni dei fondi garantiscono una separazione costante tra il proprio patrimonio e quello che gestiscono. 2 Esse garantiscono che la valutazione degli investimenti, la gestione del portafoglio e il commercio e il regolamento siano tra loro distinte a livello di funzioni e di personale. 3 Una direzione del fondo che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all’articolo 6 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 17 capoverso 1 LIsFi non può investire il patrimonio dell’investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale. 4 In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni. |