Ordinanza
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Art. 66 Organizzazione
(art. 9 LIsFi) 1 Le società di intermediazione mobiliare devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 2 L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone. 3 I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell’articolo 41 lettere a e c LIsFi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Non deve essere composto da membri dell’organo di gestione. 4 In casi motivati, la FINMA può consentire agevolazioni rispetto a questi requisiti o disporre requisiti più severi. |