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Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
del 6 novembre 2019 (Stato 26 agosto 2022) (Stato 26 agosto 2022)
Art. 66Organizzazione
(art. 9 LIsFi)
1 Le società di intermediazione mobiliare devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
2 L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.
3 I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell’articolo 41 lettere a e c LIsFi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Non deve essere composto da membri dell’organo di gestione.
4 In casi motivati, la FINMA può consentire agevolazioni rispetto a questi requisiti o disporre requisiti più severi.