Ordinanza
|
Art. 67 Compiti
(art. 44 LIsFi) 1 Nell’ambito dei loro compiti di cui all’articolo 44 LIsFi, le società di intermediazione mobiliare provvedono ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e regolamento. In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni. 2 I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell’articolo 41 lettere a e c LIsFi e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari. 3 Per il resto si applica l’articolo 14. |