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Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
del 6 novembre 2019 (Stato 26 agosto 2022) (Stato 26 agosto 2022)
Art. 67Compiti
(art. 44 LIsFi)
1 Nell’ambito dei loro compiti di cui all’articolo 44 LIsFi, le società di intermediazione mobiliare provvedono ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e regolamento. In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.
2 I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell’articolo 41 lettere a e c LIsFi e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari.