Ordinanza
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Art. 92 Disposizioni transitorie per i gestori patrimoniali e i trustee
(art. 74 LIsFi) 1 I gestori patrimoniali e i trustee che fino all’entrata in vigore della LIsFi sono stati assoggettati alla vigilanza della FINMA in qualità di intermediari finanziari direttamente sottoposti secondo la LRD49 non devono più affiliarsi a un organismo di autodisciplina conformemente all’articolo 24 LRD se entro un anno dall’entrata in vigore della LIsFi:
2 Presentano un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni della LRD:
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