Ordinanza
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Art. 93 Altre disposizioni transitorie
(art. 74 LIsFi) 1 L’articolo 5 capoverso 2 LIsFi non si applica agli istituti finanziari che, al momento dell’entrata in vigore della LIsFi, sono già iscritti nel registro di commercio. 2 Gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo la LSerFi50 devono affiliarsi a un organo di mediazione al più tardi sei mesi dopo che il Dipartimento federale delle finanze ha riconosciuto o istituito per essi un organo di mediazione secondo l’articolo 84 LSerFi. Il termine è osservato con la presentazione della richiesta. 3 Gli istituti finanziari con sede all’estero, che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera dispongono già di un’autorizzazione, non devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Devono adempiere i requisiti legali entro un anno dall’entrata in vigore. 4 Gli istituti finanziari con sede all’estero che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera sottostanno per la prima volta all’obbligo di autorizzazione previsto nella LIsFi devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore. Entro tre anni dalla stessa devono adempiere i requisiti previsti dalla legge e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione. 5 L’articolo 77 capoverso 3 non si applica alle succursali che, al momento dell’entrata in vigore della LIsFi, sono già iscritte nel registro di commercio. 6 Le esenzioni che la FINMA ha concesso in virtù dell’articolo 18 capoverso 3 LICol51 nella versione del 28 settembre 201252 ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale continuano a essere applicate nell’ambito dell’articolo 7 della presente ordinanza. |