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Art. 12 Organizzazione
(art. 9 LIsFi) 1 Gli istituti finanziari devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative. 2 Devono descrivere esattamente nei documenti pertinenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso. Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione aziendale. 3 Gli istituti finanziari devono disporre di personale adeguato alla loro attività e qualificato in modo corrispondente. 4 La gestione dei rischi deve riguardare l’intera attività ed essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati. |