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Art. 15 Delega di compiti
(art. 14 cpv. 1 LIsFi) 1 Vi è una delega di compiti secondo l’articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell’autorizzazione. 2 Sono compiti essenziali:
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