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Art. 16 Compiti delegabili
(art. 14 cpv. 1 LIsFi) 1 Gli istituti finanziari possono delegare a terzi soltanto compiti secondo l’articolo 14 capoverso 1 LIsFi che non devono rientrare nella competenza decisionale dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 2 La delega non deve pregiudicare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale. 3 L’organizzazione aziendale non è più da considerarsi adeguata in particolare quando un istituto finanziario:
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