Art. 17 Delega di compiti: responsabilità e procedura
(art. 14 cpv. 1 LIsFi) 1 Gli istituti finanziari rimangono responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in caso di delega di compiti tutelano gli interessi dei clienti. 2 Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell’accordo occorre regolamentare in particolare quanto segue:
3 Gli istituti finanziari stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative. 4 La delega deve essere formulata in modo da consentire agli istituti finanziari, ai loro organi di audit interni, alla società di audit, all’organismo di vigilanza e alla FINMA di consultare e verificare il compito delegato. |