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Art. 18 Attività all’estero
(art. 15 LIsFi) 1 La comunicazione che l’istituto finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, in particolare:
2 L’istituto finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:
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