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Art. 22 Mutamento dei fatti
(art. 8 LIsFi) 1 I gestori patrimoniali e i trustee comunicano all’organismo di vigilanza i mutamenti dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Quest’ultimo ne informa periodicamente la FINMA. 2 Se è richiesta un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 2 LIsFi, la FINMA consulta l’organismo di vigilanza nell’ambito della sua valutazione. |