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Art. 29 Fondi propri computabili
(art. 23 LIsFi) 1 Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri:
2 Le società di persone e le imprese individuali possono computare nei fondi propri:
3 I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l’organismo di vigilanza. |