Art. 30 Deduzioni nel calcolo dei fondi propri
(art. 23 LIsFi) Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti: - a.
- il riporto della perdita e la perdita dell’esercizio corrente;
- b.
- il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell’esercizio corrente;
- c.
- il 20 per cento all’anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all’articolo 29 capoverso 3;
- d.
- i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software;
- e.
- nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da essa detenute a proprio rischio;
- f.
- nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;
- g.
- il valore contabile delle partecipazioni.
|