(art. 24 cpv. 1 e 2 LIsFi)
1 Per il calcolo dei valori soglia degli investimenti collettivi di capitale gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera a LIsFi vale quanto segue:
- a.
- nei valori patrimoniali gestiti devono essere computati tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri gestiti dallo stesso gestore, indipendentemente dal fatto che li gestisca direttamente o mediante delega oppure attraverso una società alla quale è vincolato da:
- 1.
- una direzione unica,
- 2.
- un rapporto di controllo congiunto, o
- 3.
- una partecipazione importante diretta o indiretta;
- b.
- il valore dei valori patrimoniali è calcolato, tenuto conto di un eventuale effetto leva, su base almeno trimestrale;
- c.
- per gli investimenti collettivi di capitale costituiti più di 12 mesi prima, il valore soglia può essere calcolato sulla base del valore medio dei valori patrimoniali degli ultimi quattro trimestri;
- d.
- il valore degli investimenti collettivi di capitale di cui all’articolo 24 capoverso 2 lettera a numero 2 LIsFi è calcolato sulla base degli impegni all’investimento o del valore nominale dei corrispondenti investimenti collettivi di capitale, sempre che gli investimenti alla loro base non abbiano un prezzo risultante dalla negoziazione su un mercato regolamentato.
2 Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimoniali di istituti di previdenza gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi vale quanto segue:
- a.
- devono essere inclusi i valori patrimoniali dei seguenti istituti di previdenza:
- 1.
- istituti di previdenza registrati e non registrati,
- 2.
- fondi padronali di previdenza,
- 3.
- fondazioni d’investimento,
- 4.
- fondazioni del pilastro 3a,
- 5.
- fondazioni di libero passaggio;
- b.
- il gestore effettua un calcolo su base trimestrale se viene raggiunto il valore soglia di 100 milioni di franchi;
- c.
- l’istituto di previdenza effettua un calcolo su base annuale se viene raggiunto il valore soglia del 20 per cento in ambito obbligatorio. Esso comunica al gestore il valore calcolato.
3 I valori soglia di cui all’articolo 24 capoverso 2 lettere a e b LIsFi non vengono cumulati.
4 La FINMA disciplina i dettagli concernenti il calcolo dei valori soglia e dell’effetto leva secondo i capoversi 1 e 2.