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Art. 37 Organizzazione
(art. 9 LIsFi) 1 Le persone con diritto di firma devono firmare a due. 2 I gestori di patrimoni collettivi devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere membro dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 3 L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone. 4 I gestori di patrimoni collettivi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 5 In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti; può segnatamente consentire eccezioni all’obbligo di cui al capoverso 4 se il tipo e il volume dell’attività lo richiedono, in particolare se tali gestori di patrimoni collettivi impiegano non più di dieci persone a tempo pieno nell’impresa oppure realizzano un ricavo lordo annuo inferiore a 5 milioni di franchi. |