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Art. 39 Compiti
(art. 26 LIsFi) 1 Per attività amministrativa secondo l’articolo 26 capoverso 3 LIsFi, che un gestore di patrimoni collettivi può esercitare nell’ambito dei suoi compiti secondo l’articolo 26 LIsFi, si intende segnatamente l’accettazione e la trasmissione di mandati, a nome e per conto di clienti, che hanno per oggetto strumenti finanziari. È fatto salvo l’articolo 35 LIsFi. 2 Un gestore di patrimoni collettivi che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all’articolo 6 capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo 17 capoverso 1 LIsFi non può investire il patrimonio dell’investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da esso gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale. 3 Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori di patrimoni collettivi, i rischi devono essere presi in considerazione nell’ambito della vigilanza (art. 61 e 63 LIsFi). |