Art. 41 Gestione dei rischi e controllo interno
(art. 9 LIsFi) 1 I gestori di patrimoni collettivi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell’impresa (conformità alle norme). 2 Essi regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio. 3 Essi effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle inerenti alle decisioni di investimento (gestione del portafoglio). 4 La definizione, la garanzia dell’applicazione e il monitoraggio del sistema di controllo interno (SCI) spettano all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo del gestore di patrimoni collettivi. Esso determina anche la tolleranza al rischio. 5 L’organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che la periodicità del rapporto all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata. 6 I capoversi 4 e 5 non si applicano ai gestori di patrimoni collettivi cui è concessa un’eccezione in virtù dell’articolo 37 capoverso 5. 7 Se, conformemente all’articolo 37 capoverso 4, esiste un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, la FINMA può inoltre esigere, se il tipo e il volume dell’attività lo richiedono, l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione. 8 In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti. 9 La FINMA disciplina i dettagli. |