Art. 42 Capitale minimo
(art. 28 cpv. 1 e 3 LIsFi) 1 Il capitale minimo dei gestori di patrimoni collettivi deve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente. 2 Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata dal capitale sociale. 3 Nel caso delle società di persone, il capitale minimo deve essere costituito da:
4 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
5 La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit. 6 Se un gestore di patrimoni collettivi esercita l’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 LIsFi, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato. |