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Art. 43 Garanzie
(art. 28 cpv. 2 e 3 LIsFi) 1 La FINMA può autorizzare le società di persone a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all’articolo 42. 2 In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso. |