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Art. 44 Entità dei fondi propri
(art. 29 LIsFi) 1 I fondi propri prescritti nell’articolo 29 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente e devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui al capoverso 2. 2 I gestori di patrimoni collettivi devono:
3 La FINMA disciplina i dettagli relativi all’assicurazione di responsabilità civile professionale, in particolare per quanto concerne la durata, il termine di disdetta, l’ammontare della copertura assicurativa e i rischi connessi alla responsabilità civile professionale che devono essere coperti e gli obblighi di comunicazione. 4 Si considerano costi fissi secondo il capoverso 1:
5 La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell’esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale. 6 In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni. |