|
Art. 49 Gestione autonoma del fondo di investimento
(art.32 LIsFi) 1 La gestione autonoma del fondo di investimento in nome proprio e per conto degli investitori da parte della direzione del fondo comprende in particolare:
2 Gli istituti che si occupano esclusivamente dell’amministrazione per conto di una società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi secondo la LICol21 effettuano autonomamente la gestione del fondo di investimento e sono sottoposti, in quanto direzioni dei fondi, all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 32 LIsFi. |