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Art. 57 Gestione dei rischi e controllo interno
(art. 9 LIsFi) 1 Le direzioni dei fondi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare la conformità alle norme. 2 Esse regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio. 3 Esse effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle inerenti alla gestione del portafoglio. 4 La definizione, la garanzia dell’applicazione e il monitoraggio del SCI spettano all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo. Esso determina anche la tolleranza al rischio. 5 L’organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che la periodicità del rapporto all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata. 6 Se il tipo e il volume dell’attività lo richiedono, la FINMA può esigere l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione. 7 In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti. 8 La FINMA disciplina i dettagli. |