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Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
del 6 novembre 2019 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 58Capitale minimo
(art. 36 LIsFi)
Il capitale minimo delle direzioni dei fondi deve ammontare a 1 milione di franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente.