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Art. 59 Entità dei fondi propri
(art. 37 LIsFi) 1 I fondi propri prescritti nell’articolo 37 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente. Devono ammontare al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui al capoverso 5. 2 Essi sono calcolati in punti percentuali del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo come segue:
3 Se la direzione del fondo fornisce le altre prestazioni di servizi di cui all’articolo 34 LIsFi i rischi operativi derivanti da queste attività sono calcolati secondo l’approccio dell’indicatore di base di cui all’articolo 92 dell’ordinanza del 1° giugno 201224 sui fondi propri (OFoP). 4 Se la direzione del fondo è incaricata dell’amministrazione e della gestione del portafoglio di una SICAV, il suo patrimonio complessivo deve essere integrato nel calcolo dei fondi propri secondo il capoverso 2. 5 Se è incaricata esclusivamente dell’amministrazione di una SICAV, la direzione del fondo deve detenere fondi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo della SICAV. |