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Art. 62 Presentazione dei conti e rapporto di attività
(art. 9, 33, 36 e 37 LIsFi) 1 Alle direzioni dei fondi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO25. Se le direzioni dei fondi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti. 2 Entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’organo di gestione, la direzione del fondo consegna alla FINMA il rapporto di attività e la relazione completa destinati all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili. |