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Art. 70 Fondi propri e ripartizione dei rischi
(art. 46 LIsFi) 1 Le società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono detenere durevolmente fondi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi. 2 Si considerano costi fissi:
3 La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell’esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale. 4 Le società di intermediazione mobiliare che tengono personalmente conti di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni dell’OFoP29. |