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Art. 71 Liquidità
(art. 46 LIsFi) 1 Le società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono investire i propri fondi in modo da garantire in ogni momento una sufficiente liquidità. 2 Le società di intermediazione mobiliare che tengono personalmente conti di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni dell’ordinanza del 30 novembre 201232 sulla liquidità. |