(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)
1 L’istituto finanziario estero deve:
- a.
- disporre di un’autorizzazione ed essere sottoposto a una vigilanza almeno equivalenti a quelle richieste per la succursale in Svizzera;
- b.
- disporre di garanzie paragonabili a quelle previste:
- 1.
- agli articoli 22 e 23 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l’attività di trustee (art. 52 cpv. 1 lett. a LIsFi),
- 2.
- agli articoli 28, 29, 36 e 37 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che esercitano l’attività del fondo, la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o la gestione partimoniale per istituti di previdenza (art. 52 cpv. 1 lett. b LIsFi),
- 3.
- agli articoli 45–47 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che negoziano valori mobiliari, concludono affari o tengono conti della clientela (art. 52 cpv. 1 lett. c–e LIsFi).
2 La succursale deve:
- a.
- osservare le disposizioni della LSerFi37, se fornisce servizi finanziari di cui all’articolo 3 lettera c LSerFi;
- b.
- adempiere le condizioni secondo l’articolo 20 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l’attività di trustee (art. 52 cpv. 1 lett. a LIsFi);
- c.
- essere sottoposta a una vigilanza:
- 1.
- secondo gli articoli 61 e 62 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l’attività di trustee,
- 2.
- secondo gli articoli 61 e 63 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettere b–e LIsFi.
3 L’istituto finanziario estero può iscrivere la succursale nel registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto dalla FINMA l’autorizzazione per la sua istituzione.