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Art. 82
1 La rappresentanza di un istituto finanziario estero che fornisce servizi finanziari di cui all’articolo 3 lettera c LSerFi39 deve:
2 Il divieto di costituire una rappresentanza di una direzione dei fondi estera conformemente all’articolo 58 capoverso 2 LIsFi40 è applicabile esclusivamente in caso di attività di rappresentanza riferite alla direzione e all’amministrazione di fondi d’investimento. |
