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Art. 83 Società svizzere di un gruppo
(art. 61 cpv. 1 e 2 LIsFi) 1 Per i gestori patrimoniali e i trustee svizzeri che fanno parte di un gruppo finanziario la FINMA può prevedere che la vigilanza continua sia esercitata esclusivamente nell’ambito della vigilanza sul gruppo. Ciò presuppone che la società di un gruppo sia fortemente coinvolta nella gestione dei rischi, nel controllo interno e nell’organo di audit interno del gruppo finanziario. 2 La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo sottoposte alla sua vigilanza in conformità al capoverso 1. |