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Art. 21 Diritto all’assoggettamento a un organismo di vigilanza
(art. 7 cpv. 2 LIsFi) 1 I gestori patrimoniali e i trustee hanno diritto a essere assoggettati a un organismo di vigilanza se garantiscono l’osservanza delle prescrizioni del diritto in materia di vigilanza mediante direttive interne e un’adeguata organizzazione aziendale. 2 L’organismo di vigilanza può subordinare l’assoggettamento alla condizione che i gestori patrimoniali e i trustee siano sottoposti a un segreto professionale speciale disciplinato dalla legge. |