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Art. 23 Organizzazione
(art. 9 LIsFi) 1 Le persone con diritto di firma devono firmare a due. È fatto salvo l’articolo 20 capoverso 2 LIsFi. 2 I gestori patrimoniali e i trustee devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo secondo il capoverso 3. È fatto salvo l’articolo 20 capoverso 2 LIsFi. 3 Fatto salvo l’articolo 20 capoverso 2 LIsFi, la FINMA può esigere che i gestori patrimoniali o i trustee istituiscano un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, che non sia composto in maggioranza da membri dell’organo di gestione, se:
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