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Art. 26 Gestione dei rischi e controllo interno
(art. 9 e 21 LIsFi) 1 I gestori patrimoniali e i trustee regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio. 2 L’indipendenza della gestione dei rischi e del controllo interno dalle attività orientate al conseguimento di un utile non è necessaria se il gestore patrimoniale o il trustee:
3 I valori soglia di cui al capoverso 2 lettera a devono essere raggiunti in due di tre esercizi precedenti oppure previsti nella pianificazione dell’attività. 4 Se il gestore patrimoniale o il trustee ha un organo di alta direzione, vigilanza e controllo secondo l’articolo 23 capoverso 3 e il suo ricavo lordo annuo supera i 10 milioni di franchi, la FINMA può esigere, se il tipo e il volume dell’attività del gestore patrimoniale o del trustee lo richiedono, l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione. |