|
Art. 62 Presentazione dei conti e rapporto di attività
(art. 9, 33, 36 e 37 LIsFi) 1 Alle direzioni dei fondi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO30. Se le direzioni dei fondi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti. 2 La direzione del fondo consegna alla FINMA, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il rapporto di attività, la relazione di revisione riassuntiva destinata all’assemblea generale e la relazione di revisione completa destinata all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.31 31 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). |