|
Art. 69 Capitale minimo e garanzie
(art. 45 LIsFi) 1 Il capitale minimo della società di intermediazione mobiliare deve ammontare a 1,5 milioni di franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente. 2 In caso di fondazione mediante conferimenti in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata. Tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in una società di intermediazione mobiliare. 3 Per le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone il capitale si compone:
4 Gli averi di cui al capoverso 3 possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
5 La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit. 6 La FINMA può autorizzare le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone a depositare una garanzia minima di 1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 3 e 4, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di conferimento in contanti su un conto bancario bloccato. 7 In casi motivati, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato. |