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Art. 84 Vigilanza continua
(art. 61 cpv. 2 e 62 LIsFi) 1 L’organismo di vigilanza verifica in modo continuato se gli assoggettati alla sua vigilanza, in particolare:
2 La FINMA emana per gli organismi di vigilanza prescrizioni concernenti la verifica e la vigilanza. In particolare prescrive agli organismi di vigilanza un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza. Essa li consulta previamente. 3 Le attività di verifica e i relativi risultati devono essere esposti in rapporti di audit. I rapporti di audit devono essere redatti in una lingua ufficiale. Eventuali eccezioni previste da società di audit secondo l’articolo 43k LFINMA52 necessitano dell’approvazione dell’organismo di vigilanza. 4 Se vigila su un istituto finanziario la cui attività necessita di un’autorizzazione più ampia in caso di superamento dei valori soglia, l’organismo di vigilanza controlla che questi valori vengano rispettati ed eventualmente notifica il loro superamento alla FINMA e all’istituto finanziario. 5 La facoltà di emanare decisioni è riservata alla FINMA. La FINMA subentra all’organismo di vigilanza nell’attività di vigilanza continua se ciò è necessario ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 LFINMA. 6 Se i gestori di patrimoni collettivi o le direzioni dei fondi operano come trustee, la FINMA esercita la vigilanza continua su queste attività. Per la verifica deve essere incaricata la stessa società di audit che si occupa della verifica dell’attività di gestore di patrimoni collettivi o di direzione dei fondi secondo l’articolo 63 capoverso 1 LIsFi.53 53 Introdotto dall’all. n. 8 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). |