Ordinanza
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Art. 11 Considerazione da parte dei Cantoni
1 I Cantoni tengono conto dell’ISOS nell’ambito della loro pianificazione, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio (LPT). 2 Provvedono affinché l’ISOS sia preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione secondo gli articoli 14–20 LPT. |