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Art. 10 Interventi nell’ambito dell’adempimento di compiti della Confederazione
1 Nell’adempimento di compiti della Confederazione, gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di conservazione non costituiscono un pregiudizio nei confronti degli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse preponderante. 2 In caso di interventi gravi su un oggetto nell’adempimento di un compito della Confederazione, può essere effettuata una ponderazione degli interessi solo in presenza di interessi d’importanza nazionale equivalenti o superiori. I pregiudizi gravi a un oggetto sono ammessi solo se giustificati da un interesse preponderante, anch’esso d’importanza nazionale. 3 Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra loro un rapporto materiale, spaziale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l’effetto complessivo sull’oggetto. 4 Se dalla ponderazione degli interessi un pregiudizio risulta ammissibile, la sua portata deve essere il più contenuta possibile. Chi ne è resoponsabile deve tenere conto della regola secondo cui le qualità costruttivo−culturali dell’oggetto, in particolare quelle urbanistiche, devono essere salvaguardate per quanto possibile. |
