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Art. 3 Modifiche di lieve entità
Il Dipartimento federale dell’interno può, dopo aver sentito i Cantoni, effettuare modifiche di lieve entità alla descrizione esatta degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche minime del perimetro e le modifiche del contenuto della descrizione degli oggetti, a condizione che ciò non influisca sulla ragione dell’importanza nazionale di un oggetto e sulla sua valutazione. |
